Nuovi limiti

Limiti per trasferimento contante, assegni e titoli al portatore

La Legge 208 del 28-12-2015 (c.d.”Legge di Stabilità”) vigente dal 01-01-2016 ha modificato il testo del comma 1 dell’art.49 del D.Lgs.231/07 che fissa i limiti in oggetto, portandolo da euro mille a euro tremila.

Pertanto con tale decorrenza è vietato il trasferimento di denaro contante o di titoli al portatore in euro o in valuta estera, effettuato a qualsiasi titolo tra soggetti diversi, quando il valore dell’operazione, anche frazionata, è complessivamente pari o superiore ad euro 3.000. Il trasferimento può tuttavia essere eseguito per il tramite di banche, istituti di moneta elettronica e Poste Italiane S.p.a.

Per l’operatività di rimessa contante attraverso il servizio di “money transfer” viene confermato il limite pre-vigente di 999,99 euro.

Il nuovo limite introdotto esclude altresì variazioni nell’utilizzo degli assegni bancari in forma libera e del saldo dei libretti di risparmio al portatore le cui soglie rimangono invariate a euro 999,99.

La clientela è pregata di utilizzare i carnet assegni liberi (attualmente in loro possesso) rispettando il limite di importo sopra citato, indipendentemente dalla eventuali diciture presenti.

A decorrere dal 4 luglio 2017 è ammessa esclusivamente l’emissione di libretti di deposito, bancari o postali, nominativi ed è vietato il trasferimento di libretti di deposito bancari o postali al portatore che, ove esistenti, sono estinti dal portatore entro il 31 dicembre 2018.