Bail-in

Bail-in, tutto quello che bisogna sapere

Dal 1 gennaio 2016 è stata introdotta la nuova normativa europea che regolamenta la gestione delle crisi bancarie (BRRD, Bank Recovery and Resolution Directive).
La nuova normativa prevede che la Banca d’Italia, in quanto organismo designato, possa applicare, nei casi più gravi di crisi finanziaria di una banca e solo se necessario, gli strumenti di risoluzione della crisi previsti dalla nuova normativa, ivi incluso il cosiddetto bail-in.

Con il termine bail-in (traducibile con “salvataggio interno”) si definisce la svalutazione di azioni e crediti o la loro conversione in azioni per assorbire le perdite e ricapitalizzare l’Istituto in difficoltà (o una nuova entità che ne continui le funzioni essenziali).
Dal bail-in sono escluse alcune passività:

  • i depositi di importo fino a 100mila euro (protetti dal sistema di garanzia dei depositi);
  • passività garantite come covered bonds e altri strumenti garantiti;
  • passività derivanti dalla detenzione di beni della clientela (come il contenuto delle cassette di sicurezza) o in virtù di una relazione fiduciaria (come i titoli detenuti in un conto apposito);
  • passività interbancarie (ad esclusione dei rapporti infragruppo) con durata originaria inferiore a 7 giorni;
  • passività derivanti dalla partecipazione ai sistemi di pagamento con una durata residua inferiore a 7 giorni;
  • debiti verso dipendenti, debiti commerciali e quelli fiscali purché privilegiati dalla normativa fallimentare.

In Italia la normativa in questione è applicata dal 1 gennaio 2016, seguendo una gerarchia la cui logica prevede che chi investe in strumenti finanziari più rischiosi sostenga prima degli altri le eventuali perdite o la conversione in azioni.
Solo dopo aver esaurito tutte le risorse della categoria più rischiosa si passa alla categoria successiva.

Sui depositanti, però, va fatta un’ulteriore puntualizzazione oltre a quella secondo cui i depositi fino a 100mila euro sono espressamente esclusi dal bail-in.
Anche per la parte eccedente i 100mila euro, i depositi ricevono un trattamento preferenziale: saranno infatti toccati solo nel caso in cui il bail-in di tutti gli strumenti con un grado di protezione minore nella gerarchia fallimentare non fosse sufficiente a coprire le perdite e a ripristinare un livello adeguato di capitale.
I depositi al dettaglio eccedenti i 100mila euro possono inoltre essere esclusi dal bail-in in via discrezionale, al fine di evitare il rischio di contagio e preservare la stabilità finanziaria, a condizione che il bail-in sia stato applicato ad almeno l’8% del totale delle passività.

Per maggiori informazioni:

Banca d’Italia “Gestione crisi bancarie” Download PDF
Informativa ai Clienti Download PDF