Codice di condotta SIC

Codice di condotta per i Sistemi di Informazioni Creditizie

I Sistemi di Informazioni Creditizie (SIC) sono delle banche dati che raccolgono e gestiscono informazioni relative a richieste e rapporti di credito di cui sono parte enti finanziari, banche e società finanziarie.

Gli enti finanziari, che partecipano al sistema su base contrattuale e volontaria (partecipanti), contribuiscono a fornire ai SIC i dati relativi ai rapporti di credito della propria Clientela e, per contro, vi accedono per conoscere la storia creditizia di quanti chiedano loro un finanziamento.

Il trattamento dei dati nei SIC è disciplinato dal Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR), dal D.Lgs. 196/2003 (Codice privacy), come modificato dal D.Lgs. 101/2018, e dal Codice di condotta per i sistemi informativi gestiti da soggetti privati in tema di crediti al consumo, affidabilità e puntualità nei pagamenti, approvato dal Garante per la protezione dei dati personali con provvedimento n. 163 del 12 settembre 2019 ai sensi dell’art. 40 del GDPR, disponibile al seguente link.

Il Codice di condotta è stato predisposto dalle associazioni rappresentative dei gestori dei SIC e degli enti finanziari e approvato dal Garante. Il rispetto delle sue disposizioni è sottoposto alla verifica di un organismo di monitoraggio accreditato dal Garante. Prevede disposizioni chiare e precise a tutela dei dati personali dei soggetti censiti, in coerenza con il GDPR.

Gli aspetti di maggior interesse per il soggetto interessato si possono riassumere in alcuni punti fondamentali:

  1. INFORMATIVA – al momento della richiesta di finanziamento, l’interessato è informato dall’ente finanziario in maniera chiara e semplificata circa le modalità del trattamento dei propri dati nei SIC e sull’esercizio dei propri diritti; l’informativa è resa anche per conto dei gestori dei SIC;
  2. BASE GIURIDICA – il trattamento dei dati nei SIC, sia negativi (ritardi nei pagamenti o inadempimenti non regolarizzati) sia positivi (regolari adempimenti), è lecito ai sensi dell’art. 6, par. 1, lett. f) del GDPR, in quanto necessario per il perseguimento del legittimo interesse dei partecipanti alla corretta misurazione del merito e del rischio di credito, alla valutazione dell’affidabilità e della puntualità nei pagamenti dell’interessato e alla prevenzione del rischio di frodi, compreso il furto di identità. Non è pertanto richiesto il consenso dell’interessato;
  3. NATURA DEI DATI E FINALITÀ – possono essere utilizzati solo i dati pertinenti e non eccedenti (relativi alle richieste e ai rapporti di credito dell’interessato) e solo per le finalità del Codice di condotta, connesse alla valutazione, all’assunzione e alla gestione del rischio di credito; i dati non possono essere utilizzati per altri scopi (non per scopi pubblicitari o simili); non possono essere utilizzati i dati appartenenti a categorie particolari (art. 9 GDPR), né i dati relativi a condanne penali e reati (art. 10 GDPR). I dati possono essere trattati anche mediante sistemi di credit scoring, nel rispetto delle garanzie previste dal Codice di condotta;
  4. ESATTEZZA DEI DATI – sia gli enti finanziari che i gestori dei SIC hanno l’obbligo di verificare l’esattezza e l’aggiornamento dei dati. Se i dati sono inesatti, l’interessato ha il diritto di ottenerne la rettifica, l’integrazione, l’aggiornamento o, ricorrendone i presupposti, la cancellazione;
  5. DIRITTI DELL’INTERESSATO – l’interessato può esercitare i diritti previsti dagli artt. 15-22 del GDPR, tra cui accesso ai propri dati, rettifica, cancellazione, limitazione del trattamento e opposizione, con una semplice richiesta, utilizzando il modulo disponibile in questa pagina. L’interessato ha inoltre il diritto di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali (art. 77 GDPR). Il diritto di accesso e gli altri diritti esercitati nei confronti della Banca riguardano i dati dalla stessa comunicati ai SIC o da essa ottenuti consultandoli; per conoscere i dati registrati da altri intermediari ci si rivolge al gestore del SIC;
  6. TEMPI DI CONSERVAZIONE DEI DATI – sono previsti tempi di conservazione ben precisi, stabiliti dal Codice di condotta (Allegato 2), al termine dei quali i dati vengono cancellati dal sistema. I tempi sono diversi a seconda che si tratti di richieste di finanziamento, di dati negativi (ritardi nei pagamenti successivamente regolarizzati, inadempimenti non regolarizzati, ecc.) o di dati positivi, e a seconda della gravità dell’inadempimento. Il dettaglio è riportato nell’informativa del gestore del SIC, scaricabile nella tabella sottostante;
  7. CHI PUÒ ACCEDERE AI DATI – i dati possono essere consultati dai partecipanti al SIC e dagli altri soggetti abilitati dal Codice di condotta e dalla legge, esclusivamente per le finalità del Codice e nei limiti di quanto necessario. I dati non sono diffusi.

Di seguito la specifica documentazione:

Codice di deontologia e di buona condotta – Informativa Download PDF